Art. 6.
(Agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento dei danni causati da reati di omicidio e di lesioni colpose gravi e gravissime).

      1. Dopo l'articolo 175 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 175-bis. - (Agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento dei danni causati da reati di omicidio e di lesioni colpose gravi e gravissime). - Alle azioni relative a risarcimento dei danni in fattispecie di lesioni personali colpose gravi o gravissime e di omicidio colposo non è applicabile il termine di prescrizione di cui al secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile.
      Ai processi relativi alle azioni di cui al primo comma si applicano le esenzioni previste dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, anche in ordine alle procedure di cui al secondo comma dello stesso articolo unico.
      Ai crediti nascenti dalle sentenze anche non definitive e dalle ordinanze o sentenze di attribuzione di provvisionale pronunciate nei processi di cui al primo comma è attribuito privilegio generale sui mobili ed essi sono collocati nei crediti di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.
      Le somme liquidate a titolo di risarcimento per le fattispecie di cui al primo comma non sono assoggettabili ad azione esecutiva, a procedura concorsuale, a obbligo di denuncia o ad imposizione fiscale».